(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 17 luglio 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale io gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica
del turismo) ed in particolare l'articolo 156 del Capo II (Contributi
in conto  capitale  alle  imprese  turistiche)  ai  sensi  del  quale
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi  in
conto capitale, nella misura massima del so  per  cento  della  spesa
ammissibile, secondo la regola del de minimis, alle piccole  e  medie
imprese  turistiche,  al  fine  di   ottenere   l'incremento   e   il
miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria  aperta
e delle case e appartamenti per vacanze, mediante acquisto di  arredi
e    attrezzature,    lavori    di    ammodernamento,    ampliamento,
ristrutturazione  e  straordinaria  manutenzione,  realizzazione   di
parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili,  a  servizio  delle
strutture ricettive alberghiere; 
  Visto l'articolo 155 della menzionata  legge  regionale  2/2002  ai
sensi del quale gli incentivi previsti dai  capi  II  (Contributi  in
conto  capitale  alle  imprese  turistiche)  e   III   (Finanziamenti
agevolati alle piccole e medie imprese turistiche) del titolo X  sono
estesi ai pubblici esercizi; 
  Vista la legge regionale 4 aprile 2013,  n.  4  (Incentivi  per  il
rafforzamento e il rilancio della competitivita' delle microimprese e
delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia  e  modifiche
alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in  materia  di  artigianato  e
alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo); 
  Visto l'articolo 153 della  citata  legge  regionale  2/2002,  come
sostituito dall'articolo 83 della legge regionale  4/2013,  ai  sensi
del quale con separati regolamenti regionali sona stabiliti i criteri
e le modalita' di concessione degli incentivi previsti  dal  presente
titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari: 
  a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive
alberghiere, all'aria aperta, case  e  appartamenti  per  vacanze  ai
sensi del titolo IV della legge regionale 2/2002; 
  b) pubblici esercizi; 
  Dato  atto  che  il  vigente  regolamento   di   attuazione   delle
disposizioni di cui agli articoli 155 e  156  della  legge  regionale
2/2002 e' stato emanato con  proprio  decreto  26  ottobre  2005,  n.
0372/Pres.  (LL.RR.  2/2002  -  4/2005.  Regolamento  in  materia  di
incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e
agricoltura  a  favore  delle  imprese  del  comparto  turistico)   e
disciplina la concessione di contributi a favore dei soggetti sub  a)
e sub b) di cui al precedente paragrafo prevedendo l'approvazione  di
una graduatoria unica tra i medesimi; 
  Dato atto che il  menzionato  proprio  decreto  n.  0372/Pres./2005
disciplina inoltre la concessione di incentivi a favore delle agenzie
di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in  Italia
e all'estero, finalizzati ad incrementare l'ingresso e la  permanenza
di turisti  nel  territorio  regionale  attraverso  l'offerta  di  un
prodotto turistico  qualificato,  con  particolare  riguardo  per  le
localita' a minore vocazione turistica, ai  sensi  dell'articolo  54,
comma 1, della legge regionale 2/2002; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del
Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in
G.U.U.E. serie L. n. 379 del 28 dicembre 2006; 
  Ritenuto  di  emanare  il  regolamento   di   esecuzione   riferito
all'articolo 153 della legge regionale 2/2002, onde disciplinare  con
separato regolamento la concessione di contributi in conto  capitale,
nella misura massima  del  50  per  cento  della  spesa  ammissibile,
secondo la regola del  de  minimis,  alle  piccole  e  medie  imprese
turistiche, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle
strutture ricettive alberghiere,  all'aria  aperta  e  delle  case  e
appartamenti per vacanze; 
  Ritenuto di dare atto che il regolamento di esecuzione  di  cui  al
paragrafo  precedente  abroga  parzialmente  il  menzionato   proprio
decreto n. 0372/Pres./2005 per quanto  attiene  alle  parti  riferite
alla concessione dei contributi per l'incremento e  il  miglioramento
delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, delle case  e
appartamenti per vacanze e dei pubblici esercizi; 
  Ritenuto di dare atto che con separato regolamento  di  esecuzione,
da adottarsi  ai  sensi  del  menzionato  articolo  153  della  legge
regionale 2/2002, verra' disciplinata la concessione  dei  contributi
di cui trattasi ai pubblici esercizi; 
  Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1028 del 15
giugno 2013 ha ritenuto opportuno attivare per l'anno 2013 i seguenti
canali contributivi delegati ai sensi della  legge  regionale  4/2005
mediante fondi di natura regionale e statale: 
  a) incentivi a favore delle micro,  piccole  e  medie  imprese  per
l'attuazione di programmi pluriennali di  promozione  all'estero,  di
cui al capo  VIII  della  legge  regionale  20  gennaio  1992,  n.  2
(Disciplina della programmazione della  politica  industriale.  Nuove
norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti  di
intervento); 
  b)  incentivi  alle  imprese  turistiche  per  l'incremento  ed  il
miglioramento delle strutture di cui agli articoli 156  e  157  della
legge regionale 2/2002; 
  Visto il testo del regolamento di esecuzione  recante  "Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione  di  contributi  a
favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il  miglioramento
delle strutture  ricettive  alberghiere,  delle  strutture  ricettive
all'aria aperta, delle case ed appartamenti  per  vacanze,  ai  sensi
degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio  2002,
n. 2 (disciplina organica del turismo)"; 
  Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate
disposizioni normative; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 delle legge regionale 18 giugno  2007,  n.  17,
avente ad  oggetto  "Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia"; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1126  del  28
giugno 2013; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato,per le ragioni di cui in  premessa,  il  "Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione  di  contributi  a
favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il  miglioramento
delle strutture  ricettive  alberghiere,  delle  strutture  ricettive
all'aria aperta, delle case ed appartamenti  per  vacanze,  ai  sensi
degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio  2002,
n. 2  (disciplina  organica  del  turismo)"  nel  testo  allegato  al
presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte   integrante   e
sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI