(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 17 luglio 2013) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale io gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) ed in particolare l'articolo 156 del Capo II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche) ai sensi del quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del so per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze, mediante acquisto di arredi e attrezzature, lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere; Visto l'articolo 155 della menzionata legge regionale 2/2002 ai sensi del quale gli incentivi previsti dai capi II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche) e III (Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche) del titolo X sono estesi ai pubblici esercizi; Vista la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitivita' delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo); Visto l'articolo 153 della citata legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 83 della legge regionale 4/2013, ai sensi del quale con separati regolamenti regionali sona stabiliti i criteri e le modalita' di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari: a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della legge regionale 2/2002; b) pubblici esercizi; Dato atto che il vigente regolamento di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 2/2002 e' stato emanato con proprio decreto 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres. (LL.RR. 2/2002 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico) e disciplina la concessione di contributi a favore dei soggetti sub a) e sub b) di cui al precedente paragrafo prevedendo l'approvazione di una graduatoria unica tra i medesimi; Dato atto che il menzionato proprio decreto n. 0372/Pres./2005 disciplina inoltre la concessione di incentivi a favore delle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero, finalizzati ad incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le localita' a minore vocazione turistica, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale 2/2002; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in G.U.U.E. serie L. n. 379 del 28 dicembre 2006; Ritenuto di emanare il regolamento di esecuzione riferito all'articolo 153 della legge regionale 2/2002, onde disciplinare con separato regolamento la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze; Ritenuto di dare atto che il regolamento di esecuzione di cui al paragrafo precedente abroga parzialmente il menzionato proprio decreto n. 0372/Pres./2005 per quanto attiene alle parti riferite alla concessione dei contributi per l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze e dei pubblici esercizi; Ritenuto di dare atto che con separato regolamento di esecuzione, da adottarsi ai sensi del menzionato articolo 153 della legge regionale 2/2002, verra' disciplinata la concessione dei contributi di cui trattasi ai pubblici esercizi; Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1028 del 15 giugno 2013 ha ritenuto opportuno attivare per l'anno 2013 i seguenti canali contributivi delegati ai sensi della legge regionale 4/2005 mediante fondi di natura regionale e statale: a) incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento); b) incentivi alle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture di cui agli articoli 156 e 157 della legge regionale 2/2002; Visto il testo del regolamento di esecuzione recante "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo)"; Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative; Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia"; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1126 del 28 giugno 2013; Decreta: 1. E' emanato,per le ragioni di cui in premessa, il "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI